Art. 3.
(Minori).

      1. Ai minori, in particolare, è riconosciuto il diritto ad avere una famiglia, sia essa quella d'origine, adottiva o affidataria.
      2. Lo Stato garantisce le condizioni economico-sociali idonee ad evitare l'allontanamento del minore dalla famiglia quando:

          a) la famiglia è numerosa e incapace di fare fronte alle necessità dei figli;

 

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          b) il minore versa in un grave stato patologico o psico-patologico, sia congenito che sopravvenuto;

          c) la famiglia versa in uno stato di grave disagio a causa di indigenza, di assenza di uno dei genitori, di condizioni abitative malsane o promiscue ovvero di carenze di ordine psico-pedagogico e culturale.

      3. Al minore cui non è in grado di provvedere la famiglia sono garantiti gli alimenti.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sentita la Consulta nazionale per la famiglia di cui all'articolo 23, determina, con proprio decreto, le modalità di riconoscimento, concessione ed erogazione degli alimenti garantiti ai sensi del comma 3 del presente articolo nonché le modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti.